GDPR Privacy eBook Gratis Pdf

GDPR Privacy scarica eBook Gratis in Pdf.

In questo ebook gratis che riguarda la Gdpr Privacy in italiano vengono chiariti i limiti al trattamento automatizzato e non dei dati personali.

Dall’applicazione iniziale delle normativa privacy che risale al 1996 con il Regolamento Privacy 2018 cosa cambia?

 Nell’articolo 2 Ambito di applicazione materiale regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi

L’impianto di tutela dei nuovi diritti per il cittadino con il Privacy Gdpr.  I cittadini devono conoscere meglio i diritti e gli strumenti che il Gdpr conferisce loro per tutelare i dati personali.

Questo aspetto fa rendere opportuno che il titolare del trattamento adotti le misure ragionevoli tenendo conto della tecnologia disponibile e dei mezzi a disposizione del titolare del trattamento comprese misure tecniche per informare della richiesta dell’interessato i titolari del trattamento che trattano i dati personali e come funziona il consenso al trattamento?

Ma cosa sono esattamente i Dati Personali?

Vengono considerati tali i dati personali come l’origine razziale o etnica le opinioni politiche le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale dati relativi alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Una persona deve essere in grado quindi di trasferire i propri dati personali da un sistema di elaborazione elettronico ad un altro senza impedimenti.

Articolo 11 Trattamento che non richiede l’identificazione.

Se le finalità per cui un titolare del trattamento tratta i dati personali non richiedono o non richiedono più l’identificazione dell’interessato il titolare del trattamento non è obbligato a conservare acquisire o trattare ulteriori informazioni per identificare l’interessato al solo fine di rispettare il presente regolamento Gdpr.

Articolo 15 Diritto di accesso dell’interessato.

L’interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali.

Il GDPR definisce terzo “la persona fisica o giuridica l’autorità pubblica il servizio o altro organismo che non sia l’interessato il titolare del trattamento il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile”

L’interessato deve poter esercitare questo suo diritto con la stessa facilità con cui ha espresso il consenso al trattamento dei suoi dati

SCARICA L’eBook GRATIS in Italiano

eBook _ Net GDPR 021019

Net effettua consulenza professionale sull’applicazione della Privacy nell’azienda.

In questa pagina rendiamo possibile scaricare eBook gratis in pdf semplice e sintetico esplicativo relativo ai principali passaggi del decreto europeo sulla Privacy e protezione dei Dati.

Olre l’ebook pdf gratis, per chi avesse necessità di informazioni o consulenza applicativa può contattarci per informazioni allo 011.822.78.80 o via email a formazione@netsrl.net per un preventivo..

 

Modelli Organizzativi ex D.Lgs. 231 2001

LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE EX D.LGS. 231/01: COME POSSIAMO TUTELARE LA NOSTRA AZIENDA?

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto un’importante novità sulla responsabilità d’impresa, in quanto sancisce la possibilità di sanzionare l’impresa stessa in caso di commissione del reato da parte di un soggetto aziendale.
L’azienda può però trovare un utile sistema di difesa nell’adozione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo, cioè quell’insieme di regole e procedure volte ad evitare che possano essere commessi dei reati all’interno dell’azienda. Tale sistema è volto a garantire che il reato possa essere commesso solo con elusione volontaria e fraudolenta del sistema stesso.

Per saperne di più leggi l’articolo >>

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Sicurezza Cantieri Consulenza POS e PIMUS

SICUREZZA CANTIERI – POS – PIMUS – Coordinamento cantieri edili

Net S.r.l. elabora Piani di Sicurezza e Coordinamento e Piani Operativi di Sicurezza (Piani di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi) per ogni cantiere ed in particolare di:

  • il rispetto di sicurezza cantieri edili normativa ed effettuare sopralluoghi in loco: sia per curare la Sicurezza del cantiere, sia per effettuare le rilevazioni strumentali relative all’ambiente di lavoro ed alle attrezzature utilizzate;
  • raccogliere le informazioni necessarie per l’elaborazione dei Piani di Sicurezza;
  • elaborare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.);
  • elaborare il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.);
  • elaborare il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del ponteggio (P.iM.U.S.).

 Documenti concernenti obblighi a carico del Datore di Lavoro disponibili da esibire in caso di controllo.

Nomine e attestati di formazione ai corsi (gestione delle emergenze incendi ed evacuazione, primo soccorso, RLS,  RSPP, medico competente)

Certificazioni e verbali sicurezza cantiere e della formazione dei lavoratori nella sicurezza cantieri edili

Cartelle sanitarie personali e certificati medici di idoneità per la sicurezza nei cantieri

Certificati di conformità e schede di manutenzione di impianti, attrezzature, macchine, DPI

Documentazione relativa alla attuazione degli obblighi in caso di lavoro in appalto responsabile sicurezza cantiere (Normalmente il D.Lavoro)

Valutazione dei rischi, DVR ed eventualmente il DUVRI

POS, PIMUS e altri piani di coordinamento e gestione delle emergenze

Libro unico e copia libro denuncia infortuni

Registri visite mediche, infortuni, vaccinazioni, presenze,

Ricevute della consegna delle tessera di riconoscimento e dei DPI

Verbali della Riunione Periodica, delle verifiche periodiche, di elezione e consultazione del RLS, di ispezione e prescrizione degli Organi di Vigilanza

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o di interdizione

la constatazione dell’idoneità tecnica professionale dei lavoratori forniti dalle imprese e delle imprese stesse che partecipano ai lavori all’interno del cantiere.

Per info rivolgersi a  0118227880 o tecnico@netsrl.net

Sistemi di Gestione SGSL – UNI – INAIL 81-08

Sistemi di Gestione SGSL –  Modello UNI-INAIL a Torino

sistema di gestione Sgsl
sistema di gestione Sgsl

BS OHSAS 18001-2007 – Occupational Healt and Safety Assessment Series (OHS AS) – fornisce le linee guida per l’implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza (S.G.S.L.) al fine di: permettere ad un’Organizzazione di controllare i propri rischi e di migliorare il livello di sicurezza sul lavoro.

Pertanto, la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante della gestione generale dell’azienda.

Il SGSL Uni INAIL Sistema della Gestione Sicurezza, definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione delle norme di salute e sicurezza vigenti.

La scelta di adottare sistemi gestione sicurezza integrato nasce proprio dall’esigenza di condivisione della filosofia comportamentale che sta alla base del sistema stesso.

Nello specifico, l’utilizzazione di un modello comportamentale di riferimento, al fine di ottenere benefici nel corso dell’esercizio dell’attività, vuole tendere all’ottimale armonizzazione dei rapporti interni ed alla condivisione degli obiettivi.

La conformità al disposto normativo viene considerato in azienda un assunto imprescindibile, tanto è che dall’entrata in vigore di modelli normativi conformi alla direttiva 391/89, essi sono stati prontamente recepiti ed attuati.

Tuttavia l’esigenza dell’impresa nell’adozione del SGSL Inail che rappresenta i Sitemi Gestione Sicurezza, conforme al modello UNI – INAIL con le relative linee guida UNI INAIL relativamente al SGSL nella sua edizione di settembre 2001, vuole applicare detta filosofia comportamentale, ottenendo una riduzione del fenomeno infortunistico ed un ottimale rapporto tra impresa e lavoratori ed efficienza di feed-back del sistema.

sistema di gestione Sgsl
sistema gestione sicurezza

Il  SGSL  è stato sviluppato da NET S.r.l., partendo da quanto indicato dalle Linee Guida Nazionali INAIL ISPESL UNI, ritenendo che esse, ancor più di quanto indicato dalle norma BS OHSAS 18000, siano un modello di riferimento correttamente applicabile anche nelle piccole realtà aziendali e completo nelle sue articolazioni.

Il manuale descrive il SGSL Sitema Gestione Sicurezza: 

  • le modalità ed i criteri con cui il sistema è realizzato, gestito e revisionato;
  • descrive la politica, l’organizzazione, le responsabilità e le modalità con cui vengono prese le decisioni;
  • permette di identificare, definire, realizzare e controllare tutte le attività che hanno influenza sulla Sicurezza del Lavoro (SSL) in conformità con le Linee Guida UNI-INAIL.

Il manuale di S.G.S.L. che Net elabora si compone pertanto prevalentemente di due parti:

–         La prima Analitico-descrittiva: parte in cui viene presentata l’azienda;

–         La seconda operativa: nella quale viene fornito il modello operativo utilizzato dall’azienda in questione, trasversale a tutti i settori, per l’implementazione del S.G.S.L., realizzato in:

  • Procedure gestionali (PGSS);
  • Istruzioni Operative.

Come specifica INAIL Adottare efficacemente un Sgsl Inail, vuol dire:

  • consentire la riduzione di infortuni e malattie professionali recentemente confermate da un recente studio dell’Inail e quindi la riduzione dei costi dovuti alla mancata sicurezza
  • consente di accedere alla richiesta di riduzione del tasso di premio da corrispondere all’Inail il cosiddetto Premio assicurativo Oscillazione del tasso da effettuarsi attraverso l’adozione del modulo OT23
  • come previsto dall’articolo 30 del Decreto Legislativo numero 81/2008 ha efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni di cui al Decreto Legislativo numero 231/01.
sistema di gestione Sgsl
Schema del sistema di gestione Sgsl

Le buone prassi inoltre sono soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro (articolo 2, lettera V) decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Le buone prassi sono validate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro articolo 6, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) istituita presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Le aziende che intendono presentare una buona prassi dovranno compilare ed inviare il modello elaborato dalla Commissione consultiva permanente secondo le modalità previste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le aziende che elaborano il SGSL e adottano le buone prassi o che adottano interventi migliorativi coerenti con le buone prassi, validate dalla predetta Commissione e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro, possono accedere alla riduzione del tasso di premio Inail dopo il primo biennio di attività utilizzando il relativo modulo di domanda, secondo le indicazioni riportate sul sito internet dell’Inail.

Net supporta il Cliente in tutte le fasi di applicazione del Sistema di Gestione della Sicurezza ed elaborazione del SGSL.

Per informazioni: info@netsrl.net

PATENTINO FRIGORISTI CORSO FORMAZIONE TORINO

CORSO PER PATENTINO FRIGORISTI OBBLIGATORIO

Patentino Frigoristi Costo?

Per informazioni riguardo ai costi e alle modalità di formazione o i luoghi di formazione, chiamare 011.822.78.80.

Regolamento CE 842/2006; DPR 43/2012; D. Lgs 26/2013

Campo di applicazione

Vi è l’obbligo di iscrizione nell’apposito registro nazionale, ai sensi del DPR n. 43/2012. Per l’iscrizione nell’apposito registro deve essere conseguito il certificato definitivo gli apparecchi frigoriferi.

Frigoristi
GAS PERICOLOSI

Soggetti obbligati

Sono soggetti all’obbligo di dichiarazione tutti gli operatori delle applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, nonché dei sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra.

Gli addetti che necessitano obbligatoriamente del Patentino sono tutti i tecnici che utilizzano e installano o maneggiano il gas refrigerante che contiene Cloro CFC HCFC come i gas R11 R12 o che contengono i gas fluorati HFC come i gas R134a R407C . Questi soggetti devono obbligatoriamente conseguire la certificazione. 

Ricordiamo che tali Gas sono nocivi per l’ambiente e quindi necessitano di personale consapevole e adeguatamente certificato.

Pertanto il controllo, il recupero installazione e manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti questi gas fluorurati ad effetto serra.

Oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono i dati identificativi dell’operatore, la tipologia e il numero delle applicazioni fisse o dei sistemi fissi contenenti 3 kg o più di gas fluorurati ad effetto serra, i dati di emissione per tipologia di apparecchiatura e sostanza e i dati aggregati (somma) delle emissioni per tipologia di sostanza.

Frigoristi
Patentino obbligatorio

Sanzioni

Le imprese di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, che non ottemperano agli obblighi di iscrizione al registro, di cui all’articolo 13 dello stesso decreto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro.

Quale il Patentino Frigoristi Scadenza e Cosa succede in caso di mancanza del requisito ?

Nel caso i lavoratori non avessero il Patentino o patentino scaduto, possono in questo lasso di tempo richiedere un certificato provvisorio valido sei mesi entro i quali devono obbligatoriamente conseguire la certificazione oppure effettuare il rinnovo.

Net è a disposizione per ogni chiarimento allo 0118227880 oppure formazione@netsrl.net

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO 7010

Applicazione della Norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012

Ecco il documento   ISO 7010

Nell’attuale economia globale è importante che le norme siano armonizzate a livello internazionale. Ad esempio permettendo che un cartello, un pittogramma, siano correttamente riconosciuti dai lavoratori indipendentemente dalla lingua e dalla cultura di origine.

La norma prevede i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute. In questo senso è bene segnalare che, ad oggi la nuova normativa UNI EN ISO 7010:2012 sulla segnaletica non vieta la circolazione dei segnali già contenuti nel Decreto legislativo 81/2008 (da allegato XXIV a XXXII) evacuazioni di emergenza.

SEGNALETICA DI SICUREZZA

Quali sono i segnali di prescrizione?

Il più comune segnale di prescrizione è il cartello di avviso o di attenzionamento. Infatti la cartellonistica di sicurezza individua quali sono i segnali di prescrizione più comuni.

La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.

E dunque riguardo alla segnaletica già installata in azienda non c’è obbligo di modifica.

La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.

Il Datore di Lavoro dovrà prevedere alla predisposizione di segnaletica adeguata.

Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.

È tuttavia possibile sostituirla con i nuovi cartelli e pittogrammi in conformità con quanto indicato dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (All. XXV, punto 1.3):

La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.

Il quadro sanzionatorio previsto per il datore di lavoro nel caso di violazioni è il seguente:

  • ammenda da € 2.500 a € 6.400
  • arresto da tre a sei mesi.

Il nostro ufficio tecnico è a Vostra disposizione per consulenza allo 011.8227880 oppure tecnico@netsrl.net

Comunicazione RLS INAIL – Obblighi 81-08

A proposito di comunicazione RLS Inail, alcune cose da sapere ed alcune pratiche alle quali prestare attenzione.

Cosa fare in caso di variazione/nuova nomina di un RLS?

In quali casi in cui è necessaria la comunicazione Inail RLS ?

Quali sono gli obblighi e quali le incombenze a cui deve ottemperare il Datore di Lavoro?

Ed in quali casi in cui è necessaria la comunicazione RLS ?

L’INAIL con la circolare n. 43 del 25 agosto 2009, ha chiarito che la comunicazione è necessaria solo in caso di nuova nomina o designazione. Prestare molta attenzione alle modalità di compilazione del Verbale nomina RLS.

comunicazione rls inail
Comunicazione Rls Inail-  RSL INAIL

COMUNICAZIONE RLS INAIL

Obblighi di comunicazione del nominativo

Secondo l’Art.18, lettera a) del D. Lgs 81/08, il Datore di Lavoro o il dirigente hanno l’obbligo di comunicare in via telematica il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) in prima elezione o in caso di elezione di altro RLS, per effettuale la all’INAIL comunicazione RLS.

Successive comunicazioni quindi dovranno essere effettuate solo nel caso di nuove nomine o designazioni Rls differenti o nuovi rispetto a quelli già segnalati. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Tale comunicazione deve essere resa sul sito dell’INAIL entro 31/03 di ogni anno per descrivere la situazione al 31/12 dell’anno precedente, successivamente alla nomina rappresentante lavoratori sicurezza. Ricordiamo che la RLS nomina essendo un organo collegiale deve muoversi non prevedendo il singolo ma il gruppo, anche se trattasi di estrazione di diverse realtà sindacali.

Nel caso in cui non sia stato possibile fare la comunicazione nomina RLS o addirittura la mancata nomina RLS , necessita comunque eleggere direttamente la RLS in quanto non vi è stata disponibilità da parte dei dipendenti e non sia presente un RLS territoriale il Datore di Lavoro non deve fare alcuna comunicazione e non è soggetto alla sanzione amministrativa per la mancata comunicazione della stessa che ricordiamo è di 500€.

comunicazione rls inail
verbale nomina RLS – comunicazione RLS Inail

Comunicazione RLS INAIL

In caso di errore è possibile eliminare o annullare un nominativo RLS precedentemente inviato all’INAIL?

NO. Non è possibile né eliminare né annullare un nominativo RLS INAIL inviato. E’ opportuno rettificare il nominativo qualora siano incorsi errori di comunicazione.

Infatti “l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS. Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione già comunicata.

Tuttavia non è più necessario confermare il nominativo RSL anno per anno. Bisogna solo comunicare la variazione o la prima elezione.

Si ricorda che la comunicazione del nominativo della RLS non deve essere effettuata con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione.

Il quadro sanzionatorio prevede :

  • ammenda di 500,00 €

I nostri uffici sono a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti al numero 011.822.78.80

 

Verifiche Attrezzature e Mezzi di Sollevamento 81 – 08

Verifiche Attrezzature a pressione e Mezzi di Sollevamento

Net esegue per i propri Clienti le Verifiche sulle attrezzature a pressione e mezzi di sollevamento, art.71, comma 11 D. Lgs 81/2008

verifiche attrezzature
verifiche attrezzature di lavoro

ATTIVITÀ INTERESSATE Verifica attrezzature

Dal 23/05/2012, si è avviato il nuovo regime per le Verifiche Periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/08, per i “Gruppi SC, SP e GVR“, cioè dei mezzi di sollevamento persone e cose non azionati a mano ed elementi in pressione (caldaie, generatori, serbatoi, etc.).

OBBLIGHI SPECIFICI DEL DATORE DI LAVORO

Il Datore di Lavoro è responsabile della salute e sicurezza dei lavoratori ed in particolare della corretta installazione, uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro e del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Inoltre provvede che venga fatta una corretta Verifica attrezzature.

La periodicità delle verifiche periodiche è prevista dall’allegato VII del D. Lgs. 81/2008 per attrezzature a pressione.

verifiche attrezzature
verifiche attrezzature

Quali sono le PRIME Verifiche Periodiche?

Per le verifiche attrezzature di sollevamento bisogna innanzitutto fare le seguenti verifiche preliminari :

  1. – Esistenza della copia della dichiarazione di conformità (Direttiva PED -ai sensi del D. Lgs 93/2000)
  2. – manuale d’uso/manutenzione rilasciato dal costruttore l’attrezzatura a pressione;
  3. – registro di controllo e/o registrazione degli interventi manutentivi e controllo periodico previsti dal costruttore
  4. – copia rapporti di prova degli eventuali controlli/indagini supplementari eseguite in occasione delle verifiche periodiche di integrità
  5. – tutta la documentazione di cui all’art. 6, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329;

Il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto, e in possesso di mezzi/attrezzature necessarie per l’esecuzione delle verifiche, esclusi gli apparecchi di misurazione.

Inoltre successivamente ai controlli preliminari è opportuno procedere all’ulteriore analisi della documentazione per le Verifica attrezzature.

– verbali di verifiche periodiche precedenti comprendenti l’analisi delle :

1) schede tecniche prima verifica periodica ISPESL/INAIL, ai sensi dell’all.to IV del D.M. 11 aprile 2011;

2) verbali di primo impianto/controllo della messa in servizio, secondo quanto previsto dall’art. 4, D.M. 1 dicembre 2004, n° 329, ove richiesto];

– libretto delle verifiche ANCC-ISPESL per Verifica attrezzature

La periodicità di tali verifiche è prevista dall’allegato VII del D. Lgs. 81/2008

verifiche attrezzature
verifiche attrezzature

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Per quanto concerne l’utilizzo delle attrezzare di lavoro è da rilevare che qualora le stesse per il loro impiego richiedono conoscenze o responsabilità particolari (p.e. gru a ponte, gru a bandiera, ecc.).

Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservata ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati (art. 71, comma 7, D.lgs. n.81/2008).

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 – l’Accordo, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 22 febbraio 2012, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione.

I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni.

Le attrezzature di lavoro, riportate in Allegato VII del D. Lgs. n.81/2008, per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori sono le seguenti: gru a torre; gru su autocarro; autogrù; carrelli semoventi a braccio telescopico e PLE.

Verifica attrezzature
Verifica attrezzature

Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

La mancata manutenzione, l’assenza od omissioni tutto o solo in parte delle possibili azioni di controllo volte ad assicurare il permanere dei requisiti di sicurezza costituisce specifica contravvenzione a quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e necessitano per la loro eliminazione apposito provvedimento da parte dell’organo di vigilanza competente per territorio.

Per maggiori info sito INAIL

Contattateci al nostro numero 011.8227880 oppure info@netsrl.net

Verifica messa Terra DPR 462 – 01 a Torino

Verifica ed Ispezione impianto messa Terra 462/01 a Torino

impianti messa terra
impianto messa terra

Net esegue per i propri Clienti la verifica Messa Terra Torino utilizzando Ente di Certificazione autorizzato dal Ministero dell’Industria. La verifica messa terra è atto fondamentale per l’azienda e non va prorogata in quanto tutela i lavoratori dal rischio di elettrocuzione.

La messa a terra garantisce la sicurezza e l’incolumità delle persone e delle cose.
Il rischio da evitare è che una parte metallica, come la carcassa esterna di un elettrodomestico normalmente non in tensione, acquisisca un potenziale in seguito ad un guasto o un imprevisto.
Il sistema consiste nel portare gli elementi metallici al potenziale elettrico del terreno, evitando che possano trovarsi in tensione tra loro oppure tra loro e la terra.
La messa a terra, oltre ad essere obbligatoria, è di grande importanza per la sicurezza e il suo dimensionamento deve essere effettuato da un tecnico competente in materia.

Il collegamento della messa a terra di una casa è obbligatorio dalla norma vigente (D.Lgs. n. 81/2008, Decreto ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008, norma CEI 64-8/4).
L’impianto per un’utenza privata comprende uno o più dispersori di terra, collocati appunto nel terreno, come picchetti in rame o acciaio.

A cosa serve la messa a terra degli impianti elettrici?

impianti messa terra
impianto messa terra

La normativa prevede che i cavi elettrici abbiano l’isolante che ha un colore diverso in base alla loro funzione. Sicuramente ti è capitato di vedere il classico cavo della messa a terra che è di due colori giallo e verde.

In caso di guasto accidentale la messa a terra assicura l’intervento automatico dell’interruttore differenziale.
Gli scopi dell’impianti di messa a terra sono:

  • protezione contro i contatti indiretti
    quando l’isolamento di un apparecchio si deteriora ed un involucro esterno si trova in tensione, con un contatto accidentale una persona potrebbe essere investita dal passaggio di corrente verso terra
  • intervento dell’interruttore differenziale in caso di guasto verso terra
    l’interruttore differenziale, ossia il salvavita, interrompe l’energia elettrica in caso di una dispersione
  • protezione delle persone e dell’impianto da tensioni elettriche di altra origine
  • impedire l’accumulo di elettricità statica e prevenire scariche elettrostatiche pericolose per le apparecchiature elettriche

Se l’impianto di messa a terra è ben progettato, si riduce in gran parte il rischio di folgorazione, si tratta di uno dei punti fondamentali per la realizzazione di un impianto elettrico a norma, mettere la massa a terra è fondamentale.

Qualunque apparecchio elettrico con involucro metallico possiede un morsetto cui collegare il cavo di terra, che nella spina è connesso allo spinotto centrale.

Se si deteriora la guaina di protezione di un filo di fase, questo può fare contatto con la carcassa di un elettrodomestico. Se l’elettrodomestico non ha un collegamento a terra, toccandolo la corrente attraversa il nostro corpo con conseguenze pericolose.

Con un impianto di messa a terra funzionante, il passaggio di corrente si innesca fra il filo di fase e la terra, in quanto la pelle oppone una certa resistenza al passaggio di corrente. Questa sceglie la strada più facile, evitando di attraversare il nostro corpo.

La messa a terra in un azienda

La messa a terra in condominio deve interessare anche tutti gli impianti presenti e le parti metalliche dell’edificio, come l’ascensore, le tubazioni dell’impianto idraulico e termico ecc.
In questi casi la messa a terra deve essere predisposta sia per ogni appartamento sia per il palazzo.

Di tale pratica si deve occupare l’assemblea del Condominio attraverso il suo Amministratore. Net opera con molti condomini per effettuale la verifica di messa a terra condominiale secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Fase fondamentale dell’Impianto di messa a Terra è il Punto di Dispersione.

impianti messa terra
impianto messa terra

Il Dispersore
Il dispersore è l’elemento fondamentale dell’impianti di messa a terra e va progettato in base all’entità delle correnti che è chiamato a ‘‘disperdere’’ nel terreno l’energia elettrica. La sua geometria e il tipo di terreno ne condizionano però l’efficienza.

Il tipo più semplice di dispersore é formato da picchetti verticali interrati costituiti il più delle volte da tondini o tubi d’acciaio con diametro fino a 120 mm.

Alcuni di questi elementi collegati in parallelo fra loro solidali, in modo da raggiungere la necessaria superficie disperdente.

Per dispersori di grande estensione si utilizzano conduttori in rame nudo di sezione circolare, oppure corde.

Il lato medio della magliatura dipende dagli andamenti delle tensioni di passo e di contatto e può oscillare.

Il dispersore può essere costituito inoltre da conduttori in acciaio ramato o zincato oppure da tondini di ferro dolce del diametro esterno di alcuni centimetri rivestiti parzialmente da carbone.

Viene detto dispersore di fatto ad esempio le tubature, le palificazioni metalliche, le armature del calcestruzzo, le strutture in acciaio delle costruzioni ecc.

Un esempio notevole e particolarmente didattico di dispersore di fatto é rappresentato dall’armatura di una galleria (qualora essa venga realizzata in modo continuo) in cui vengano installati dei cavi di potenza o dei GIL.

impianti messa terra
impianto messa terra

In un impianto di messa a terra possono far parte anche gli elementi strutturali metallici degli edifici; essi sono contenuti nel calcestruzzo delle fondazioni e dei pilastri di elevazione. Se collegati al dispersore, essi realizzano una gabbia di Faraday che può dare un’efficace protezione contro le scariche atmosferiche.

Tale attività è Obbligatoria con cadenza Biennale o Quinquennale a seconda del tipo di impianto elettrico presente in azienda. Net è disponibile ad effettuare le attività di verifica impianti messa terra 462/01.

Contattate i nostri uffici al numero 011.8227880 o tecnico@netsrl.net o per info il Sito INAIL

Divieto consumo alcool in attività lavorative

PROCEDURE PER LA VERIFICA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

 

–       Delibera della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22.10.2012;

–       Legge n. 125 del 30.03.2001;

–       intesa Stato – Regioni del 16.03.2006.

DIVIETO CONSUMO ALCOOL DURANTE LE  ATTIVITA’ LAVORATIVE

Nelle attività lavorative a rischio individuate dall’Intesa Stato – Regioni del 16.03.2006 è necessario attivare la sorveglianza sanitaria, nominando un medico competente, ciò anche nel caso non vi siano altri rischi lavorativi che comportino tale obbligo.

Il problema è la connessione tra lavoro e alcol. Il Datore di Lavoro dovrà integrare il Documento di Valutazione dei Rischi con l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio e l’indicazione delle azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all’assunzione di alcol che verranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori adibiti a lavorazioni a rischio.

Il Datore di Lavoro dovrà prevedere l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione :

•  informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio;

•  informazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l’attività lavorativa a rischio, anche se al di fuori dell’orario di lavoro, in quanto gli effetti di tale assunzione possono comportare un rischio infortunistico aggiuntivo; si deve precisare che il riscontro di un’alcolemia positiva comporterà comunque un temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio a seguito della formulazione del giudizio di non idoneità temporanea formulato dal medico competente ;

•  divieto di somministrare o assumere bevande alcoliche negli ambienti e nelle attività di lavoro, tramite l’adozione di disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro (ex artt. 18, c. 1 lett. f), 19, c. 1 lett. a) e 20, c. 2 lett. b) e art. 111 c. 8 del D.lgs. 81/08;

•  sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcol-dipendenza e alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche attraverso l’esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, sia in campioni predefiniti di lavoratori, selezionati in modo randomizzato, con documentazione dei risultati ottenuti, che nei casi in cui si sospetti l’avvenuta assunzione di alcolici;

Il Datore di Lavoro per le mansioni a rischio deve vietare la somministrazione di bevande alcoliche in ogni luogo (mensa, spaccio aziendale, distributori automatici, ecc.) e in ogni tempo di lavoro e formalizzare il divieto con una comunicazione scritta al lavoratore.

Inoltre dovrà instaurare un sistema di verifiche periodiche per valutare il rispetto del divieto e per adottare eventuali azioni correttive.

Il divieto deve necessariamente essere inteso come divieto di assunzione alcolici e somministrazione durante e nelle ore precedenti l’orario di lavoro.

La ricerca di eventuali condizioni di alcol-dipendenza lavoro, in funzione della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, è un atto clinico di esclusiva pertinenza del MC, eventualmente coadiuvato da medici specialisti dei servizi alcologici dei DPD. L’invio del lavoratore ai servizi alcologici dei DPD ricade nell’ambito della richiesta di accertamenti diagnostici prevista dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08.

Se l’accertamento per alcol-dipendenza risulta positivo, il MC emette il giudizio di NON idoneità temporanea allo svolgimento della lavorazione a rischio e lo trasmette al lavoratore e al datore di lavoro.

Il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito da parte del Datore di Lavoro o del dirigente allo scopo delegato, ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente alla sua condizione.

Per principio di precauzione lo stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi all’accertamento, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento. Conseguentemente, il MC dichiarerà che “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari” e il Datore di Lavoro provvederà a sospendere in via cautelativa il lavoratore dalla mansione a rischio.

Il lavoratore deve essere sempre informato, anche per iscritto, sui risultati degli accertamenti e sulle conseguenze degli stessi.

Il Datore di Lavoro deve garantire, attraverso il MC, il controllo alcolimetrico dei lavoratori rientranti nell’elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro comprese nell’Intesa Stato-Regioni del 16.3.2006.

Il Datore di Lavoro o il dirigente allo scopo delegato, comunicheranno al MC, per iscritto, l’elenco nominativo dei lavoratori da sottoporre al controllo, provvedendo a garantire le condizioni di estemporaneità ed imprevedibilità dei controlli.

Tali accertamenti, svolti secondo procedure predefinite, condivise con i RLS e preventivamente comunicate a tutti i lavoratori, saranno effettuati senza preavviso nell’ambito dello svolgimento della lavorazione a rischio.

Il controllo alcolimetrico dovrebbe essere previsto con frequenza almeno annuale o, in situazioni di livello di rischio limitato, su almeno un terzo all’anno di lavoratori addetti alle lavorazioni a rischio di infortunio, scelti sulla base di criteri di casualità, fermo restando il controllo di tutti i lavoratori che effettuano tali lavorazioni nell’ambito di un triennio.

Di seguito si riporta schema di procedura da attuarsi in caso di gestione di singoli casi di lavoratori in sospetto o evidente stato di intossicazione acuta da alcol.

Lo schema della procedura potrebbe prevedere quattro passaggi:

  1. quando allontanare il lavoratore dal posto di lavoro;
  2. da chi farlo riaccompagnare a casa;
  3. con quali modalità;
  4. provvedimenti disciplinari da attuare.

Tale regolamentazione dovrà essere reso noto a tutti i lavoratori.

Potrebbe essere opportuno identificare all’interno della azienda un addetto, ad esempio tra il personale componente la squadra di primo soccorso, da formare sulle più adeguate modalità di comportamento e comunicazione nei confronti di lavoratori in caso di sospetto o evidente stato di alterazione per assunzione di bevande alcoliche.

 Nel caso di sospetto di alcol-dipendenza nel corso di sorveglianza sanitaria da parte del MC è necessario l’invio ai servizi alcologici dei DPD per consulenza specialistica.

Con l’invio ai servizi alcologici il M.C., nell’ambito di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08, richiede, con oneri a carico del datore di lavoro, una consulenza specialistica alcologica al fine di ottenere una valutazione diagnostica rispetto alla dipendenza e l’eventuale proposta di immediata presa in carico, qualora ritenuto necessario.

La L. 125/01 non distingue la fattispecie “lavoratore autonomo” dal lavoratore dipendente pertanto anche il lavoratore autonomo ha l’obbligo di non assumere alcolici se svolge le lavorazioni di cui all’accordo Stato-Regioni.

Per quanto attiene la sorveglianza sanitaria, questa costituisce ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 81/08, una facoltà del lavoratore autonomo.

Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/09 all’allegato XVII del D. Lgs. 81/08, che indica tra i documenti da esibire da parte del lavoratore autonomo gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo”, determinano la conseguenza che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria per i rischi alcol correlati, ma in tal caso il committente non può legittimamente affidargli tali lavori

Il quadro sanzionatorio previsto per il datore di lavoro nel caso di violazioni è il seguente:

  •  ammenda da 2.000 a 6.600 €

Net è a disposizione per eventuali chiarimenti. formazione@netsrl.net