Il rischio di agenti chimici sul posto di lavoro è molto diffuso. A differenza di quanto si possa pensare, queste sostante non sono rintracciabili solo all’interno di industrie chimiche e raffinerie o all’interno di laboratori scientifici, ma esse possono trovarsi anche in vasti settori dell’attività lavorativa. Gli agenti chimici, infatti, sono tra le principali cause di rischio, di cui il Datore di Lavoro è obbligato a prendere misure di prevenzione, atte a tutelare la salute e sicurezza sul lavoro.

Tra le varie aziende dove è possibile ritrovare prodotti potenzialmente pericolosi vi sono ad esempio: industrie cosmetiche, meccaniche, alimentari, edilizia, tessile, imprese di pulizia o ancora tipografie. Ma cosa si intende per agente chimico? Con questo termine si fa riferimento a tutte quei composti chimici che potenzialmente possono essere considerati nocivi e che vengono utilizzate o smaltite in qualsiasi attività lavorativa. Quest’ultimi si dividono in due classi:

  • Agenti con proprietà pericolose di tipo chimico e fisico, cioè prodotti infiammabili, esplosivi, corrosivi;
  • Agenti con proprietà tossicologiche, distinti in sostanze irritanti, sensibilizzanti, nocive, tossiche e cancerogene.

La differenza tra le due classi sta nel fatto che la prima nella maggior parte dei casi genera infortuni sul posto di lavoro, mentre la seconda genera varie malattie. Per quanto riguarda la Normativa, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), stabilisce “misure generali e specifiche di tutela e obblighi per i datori di lavoro e i lavoratori” suddivisi in tre gruppi: protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione da rischi connessi all’amianto.

Uno strumento per l’immediata valutazione dei rischi su una sostanza chimica è costituito dall’etichettatura, in quanto in essa vengono definite nove diverse tipologie di rischio associate alle proprietà della sostanza. In generale, sono simboli di colore bianco con una cornice rossa che ne indicano il pericolo. I lavoratori che sono esposti ad agenti chimici pericolosi saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria che verrà effettuata prima che il lavoratore inizi la sua nuova attività lavorativa; una volta all’anno o con periodicità diversa secondo quanto stabilito dal medico competente; in seguito alla fine del rapporto di lavoro.

Valutazione del rischio ad agenti chimici

Un agente chimico presente sul posto di lavoro genera una condizione di rischio. È a tal proposito che il datore di lavoro “determina preliminarmente la presenza nell’ambiente di lavoro di agenti chimici pericolosi, facendo un accurato censimento di tutte le sostanze e miscele utilizzate nel ciclo di lavoro e controllando la loro classificazione, etichettatura e le informazioni riportate nelle schede dati di sicurezza o desumibili da altre fonti di letteratura (ad es. Banche dati chimico-fisiche, tossicologiche ecc.)”. Dunque, il rischio non è altro che la probabilità di quest’ultimo di manifestarsi durante l’uso o l’esposizione di tali sostanze.

Distinguiamo tre tipologie di rischio:

  • Rischi per la sicurezza: pericoli fisici derivanti dagli agenti chimici;
  • Rischi per la salute: pericoli per la salute dell’uomo;
  • Rischi per l’ambiente: effetti che una sostanza o miscela una volta immessa può provocare all’ambiente.

Il datore di lavoro avrà l’obbligo di tenere in considerazione i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori secondo alcuni fattori, quali: livello, tipo e durata dell’esposizione; proprietà pericolose degli agenti chimici; valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici; effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; soluzioni da adottare in caso di pericolo.

Stabiliti questi fattori, la valutazione del rischio ad agenti chimici si articola in tre fasi:

  • Valutazione del pericolo: bisogna eseguire un’analisi della scheda di sicurezza del prodotto. Su quest’ultimo, infatti, saranno riportate e descritte tutte le proprietà pericolose della sostanza. È importante che tale elenco sia il più chiaro e preciso possibile e sopratutto sempre aggiornato;
  • Valutazione dell’esposizione: valutazione delle modalità attraverso le quali i lavoratori rischiano il contatto con la sostanza pericolosa, la frequenza dell’utilizzo di tale sostanza, la quantità massima esposta all’ambiente e il suo assorbimento nell’organismo umano;
  • Caratterizzazione del rischio: valutare le possibili misure di protezione e sorveglianza sanitaria da attuare in caso di situazioni di pericolo.

Al termine di tale valutazione, si potranno ottenere quattro possibili situazioni: rischio basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute; rischio basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute; rischio non basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute; rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.

Il rischio basso per la sicurezza “è associato alla salvaguardia dell’integrità fisica del lavoratore da effetti acuti e immediati, quali un infortunio o le conseguenze di una breve esposizione”. Mentre, il rischio irrilevante per la salute “è associato a condizioni di lavoro nelle quali l’esposizione agli agenti chimici pericolosi è ampiamente al di sotto dei valori limite di esposizione individuati dalla normativa, in modo da tutelare la salute dei lavoratori”.

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