Come sanno gli imprenditori, il testo unico sulla sicurezza del lavoro, il D.lgs 81/08 obbliga tutte le imprese di qualsiasi settore alla stesura del Documento di Valutazione Rischi (in sigla DVR). Tra i doveri previsti vi sono l’individuazione di tutti i rischi connessi al tipo di lavorazione, all’ambiente in cui si opera e alle interferenze da parte di altre lavorazioni; inoltre va inserita l’individuazione di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale e la formazione continua dei lavoratori. Il DVR ovviamente va tenuto aggiornato, ogni qual volta c’è un cambiamento importante all’interno dell’impresa. Non solo, è indispensabile anche organizzare corsi di aggiornamento per il personale, in linea con le novità legislative e tecnologiche che si susseguono. Ma ogni quanto va fatto l’aggiornamento dei lavoratori?

Aggiornamento dei lavoratori: la scadenze

per rispondere a questa domanda bisogna citare l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011; riporta, con riferimento ai lavoratori, che “è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati”. In linea generale, dunque, l’aggiornamento dei lavoratori va effettuato ogni cinque anni.

Ma non è così semplice. Uno dei requisiti indispensabili è che la formazione fatta in azienda sia adeguata in relazione a quanto previsto dall’Accordo. Inoltre, bisogna tenere conto di nuove situazione nell’ambiente di lavoro, come l’introduzione di nuove tecnologie e/o attrezzature, o se vi sono modifiche nelle mansioni degli operatori; in questi casi non è sufficiente un semplice aggiornamento, ma serve un vero e proprio percorso formativo per i dipendenti coinvolti da tali cambiamenti.

L’art. 37, comma 6, del Decreto Legislativo 81/08, inoltre, afferma che “la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. Dunque, non solo ogni qual volta ci sia un cambiamento, ma quando anche emergano nuovi rischi non presi in considerazione dal DVR, andrà prevista anche un’adeguata formazione dei lavoratori. L’effettivo aggiornamento, inoltre, è soggetto a controlli da parte degli organi di vigilanza e quindi anche da parte dei professionisti esterni per la sicurezza sul lavoro che l’azienda incarica. Si tratta di capire, poi, se l’aggiornamento è previsto per i lavoratori di tutte le imprese. La risposta, sulla base delle normative di riferimento, è affermativa: l’aggiornamento è espressamente obbligatorio per tutti i lavoratori.

Di che cosa tratta l’aggiornamento

Le ore di aggiornamento non devono trattate tematiche sviluppate nei corsi base di formazione. Scopo dell’aggiornamento sarà quello di informare i partecipanti su nuove disposizioni di legge, sull’evoluzione e sulle innovazioni dei settori nei quali operano. Un percorso di aggiornamento destinato ai lavoratori dovrebbe trattare gli aggiornamenti in materia giuridica; gli approfondimenti di natura tecnica sui rischi a cui sono esposti i lavoratori; informazioni generali sull’organizzazione e gestione della sicurezza nell’impresa; sulle misure di prevenzione dei possibili rischi. Oltre ai lavoratori, anche i preposti dal datore di lavoro (vale a dire le figure dirigenziali) hanno l’obbligo di aggiornamento ogni cinque anni: in questo caso le ore di formazione non dovranno essere inferiori a 6 e ci si occuperà delle proprie mansioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per quanto riguarda il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), dopo aver seguito un corso di formazione base, suddiviso in moduli, dovrà effettuare l’aggiornamento previsto per i datori di lavoro, sempre con frequenza quinquennale. Condizioni e durata del corso dipendono dal livello di rischio presente nell’azienda ed è stabilito in funzione del settore Ateco al quale il tipo di lavorazione appartiene. In particolare, se il rischio è basso, il corso di aggiornamento per l’RSPP sarà di durata pari a 6 ore; se il rischio è medio la durata del corso sale a 10 ore; se il rischio è alto si arriva a 14 ore. L’aggiornamento non può mancare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’aggiornamento del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) deve essere fatto per non meno di 4 ore, per le imprese che hanno tra 15 e 50 dipendenti, di almeno 8 ore per le imprese con un numero superiore di dipendenti. Per le aziende con meno di 15 lavoratori, l’aggiornamento del RLS va fatto in presenza di “evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”. I contenuti del percorso di aggiornamento riguardano soprattutto approfondimenti sulla sicurezza dei lavoratori, ad esempio sulle norme antincendio e sulle misure più efficaci di prevenzione degli infortuni sul lavoro. In tempi di pandemia, dove anche ospitare un corso di aggiornamento potrebbe diventare un problema, l’aggiornamento delle varie figure aziendali può svolgersi in presenza, sia nella sede aziendale, sia in quella di un ente formatore, oppure a distanza, in modalità e-learning. Concludiamo ricordando che le ore di aggiornamento professionale non devono comportare oneri economici per i lavoratori, e dunque il costo è a carico del datore di lavoro, sia per quanto riguarda il costo del corso di aggiornamento, sia per quanto riguarda la retribuzione del lavoratore che segue il corso.

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