Assentarsi dal posto di lavoro è un diritto che spetta a tutti i lavoratori, i quali possono non lavorare per periodi di tempo più o meno lunghi, a seconda delle proprie esigenze e a seconda della tipologia di contratto che regola la loro attività lavorativa: questo diritto di assentarsi dal posto di lavoro, infatti, è regolato dalle diverse normative di legge riguardanti questo argomento e dai vari CCNL, cioè dai vari Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Queste leggi e questi contratti determinano, quindi, la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro, ma vanno perfettamente rispettati: per tutte le assenze e i permessi ingiustificati, infatti, esistono diverse e molteplici sanzioni, tra cui la peggiore è quella del licenziamento. Ne parleremo nei due prossimi paragrafi di questo articolo, in cui faremo un confronto tra assenze e permessi giustificati e assenze e permessi ingiustificati, descrivendo nel dettaglio le caratteristiche di entrambe queste tipologie di assenze e di permessi.

Le assenze e i permessi giustificati sul posto di lavoro

Quando si parla di lavoro, tendenzialmente, ci si concentra spesso sulle varie tematiche riguardanti la sicurezza sul lavoro, le quali sono importantissime e che comprendono aspetti essenziali, come la valutazione dei rischi e i piani generali di sicurezza; altrettanto importante, però, è anche capire il funzionamento e il regolamento delle assenze e dei permessi giustificati (e retribuiti) sul posto di lavoro.

Le leggi e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) a cui facevamo riferimento qualche riga fa regolano l’impegno del lavoratore, che deve garantire la sua presenza sul posto di lavoro, secondo i modi e i tempi stabiliti dal contratto stesso. Questo, però, non significa che il lavoratore non possa assentarsi dal lavoro: le stesse leggi e gli stessi Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro (CCNL), infatti, regolano anche le assenze e i permessi retribuiti sul posto di lavoro che devono essere accordati tra il lavoratore e il suo datore di lavoro: questo accordo fa sì che le assenze e i permessi di questo genere siano giustificati e, di conseguenza, retribuiti.

Queste assenze e permessi giustificati e retribuiti possono essere di vario genere. Eccone, quindi, una lista:

  • le assenze per malattiainfortunio e maternità;
  • collegati alla maternità, ci sono i permessi per allattamento, che possono essere suddivisi in giorni o in ore;
  • i permessi per motivi di salutevisite mediche e donazioni di sangue;
  • i permessi per motivi personali;
  • i permessi per studioesami e concorsi;
  • i permessi per lutto, che equivalgono a tre giorni all’anno, fruibili entro sette giorni dalla morte di un proprio caro;
  • i permessi per gli invalidi e quelli disciplinati dalla Legge 104;
  • i cosiddetti ROL, cioè le Riduzioni di Orario di Lavoro, garantiti all’interno di alcuni CCNL.

Ogni mese, queste assenze e questi permessi giustificati e retribuiti vengono riportati all’interno della busta paga: vicino a questa indicazione, il lavoratore può anche trovare il numero totale delle assenze e dei permessi già richiesti, insieme a quelli maturati e a quelli da poter ancora richiedere.

Le assenze e i permessi ingiustificati sul posto di lavoro

Il fatto che esistano delle leggi e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) che regolano le assenze e i permessi non significa, però, che i lavoratori possano assentarsi a loro piacimento e senza avvisare il proprio datore di lavoro: questo comportamento, infatti, è da intendere come una assenza o un permesso ingiustificati, i quali sono sanzionabili. Prima di capire in che cosa consistono le sanzioni per le assenze e i permessi ingiustificati, va detto che non tutti questi assenze e questi permessi sono esposti a sanzioni: può capitare, infatti, che un lavoratore non si presenti sul posto di lavoro per via di una malattia improvvisa o di un incidente. In questi casi, è sufficiente giustificare la propria assenza al datore di lavoro, anche in un secondo momento e fornendo delle prove, che tramutino queste assenza ingiustificata in una assenza giustificata.

Detto questo, possiamo tornare ad analizzare le caratteristiche delle assenze e dei permessi ingiustificati, che per legge vengono considerati degli illeciti disciplinari, soggetti a sanzioni più o meno gravi (che possono sfociare anche nel licenziamento del lavoratore). Prima di stabilire quale sia la sanzione, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un procedimento disciplinare, che è composto dalle seguenti tre fasi.

  • La prima fase consiste in una lettera di contestazione destinata al lavoratore e inviata non appena il datore di lavoro viene a conoscenza dell’illecito disciplinare.
  • Una volta che il lavoratore ha ricevuto questa lettera di contestazione, ha cinque giorni di tempo per fornire una giustificazione o per chiedere di essere ascoltato e convocato.
  • Terminate queste due prime fasi, è il momento della comunicazione dell’esito del procedimento disciplinare.

In ultimo, è necessario che il lavoratori paghi la sanzione che è stata stabilita o, nei casi più gravi, il lavoratore potrà anche subire un licenziamento, definito licenziamento disciplinare.

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