PROCEDURE PER LA VERIFICA DEL DIVIETO DI ASSUNZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE NELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

 

–       Delibera della Giunta Regionale n. 21-4814 del 22.10.2012;

–       Legge n. 125 del 30.03.2001;

–       intesa Stato – Regioni del 16.03.2006.

DIVIETO CONSUMO ALCOOL DURANTE LE  ATTIVITA’ LAVORATIVE

Nelle attività lavorative a rischio individuate dall’Intesa Stato – Regioni del 16.03.2006 è necessario attivare la sorveglianza sanitaria, nominando un medico competente, ciò anche nel caso non vi siano altri rischi lavorativi che comportino tale obbligo.

Il problema è la connessione tra lavoro e alcol. Il Datore di Lavoro dovrà integrare il Documento di Valutazione dei Rischi con l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio e l’indicazione delle azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai rischi connessi all’assunzione di alcol che verranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori adibiti a lavorazioni a rischio.

Il Datore di Lavoro dovrà prevedere l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione :

•  informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sullo specifico rischio;

•  informazione dei lavoratori sul divieto di assumere alcolici prima di iniziare l’attività lavorativa a rischio, anche se al di fuori dell’orario di lavoro, in quanto gli effetti di tale assunzione possono comportare un rischio infortunistico aggiuntivo; si deve precisare che il riscontro di un’alcolemia positiva comporterà comunque un temporaneo allontanamento dalla mansione a rischio a seguito della formulazione del giudizio di non idoneità temporanea formulato dal medico competente ;

•  divieto di somministrare o assumere bevande alcoliche negli ambienti e nelle attività di lavoro, tramite l’adozione di disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro (ex artt. 18, c. 1 lett. f), 19, c. 1 lett. a) e 20, c. 2 lett. b) e art. 111 c. 8 del D.lgs. 81/08;

•  sorveglianza sanitaria finalizzata ad escludere eventuali condizioni di alcol-dipendenza e alla verifica del rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche attraverso l’esecuzione di test alcolimetrici senza preavviso, sia in campioni predefiniti di lavoratori, selezionati in modo randomizzato, con documentazione dei risultati ottenuti, che nei casi in cui si sospetti l’avvenuta assunzione di alcolici;

Il Datore di Lavoro per le mansioni a rischio deve vietare la somministrazione di bevande alcoliche in ogni luogo (mensa, spaccio aziendale, distributori automatici, ecc.) e in ogni tempo di lavoro e formalizzare il divieto con una comunicazione scritta al lavoratore.

Inoltre dovrà instaurare un sistema di verifiche periodiche per valutare il rispetto del divieto e per adottare eventuali azioni correttive.

Il divieto deve necessariamente essere inteso come divieto di assunzione alcolici e somministrazione durante e nelle ore precedenti l’orario di lavoro.

La ricerca di eventuali condizioni di alcol-dipendenza lavoro, in funzione della prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, è un atto clinico di esclusiva pertinenza del MC, eventualmente coadiuvato da medici specialisti dei servizi alcologici dei DPD. L’invio del lavoratore ai servizi alcologici dei DPD ricade nell’ambito della richiesta di accertamenti diagnostici prevista dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08.

Se l’accertamento per alcol-dipendenza risulta positivo, il MC emette il giudizio di NON idoneità temporanea allo svolgimento della lavorazione a rischio e lo trasmette al lavoratore e al datore di lavoro.

Il lavoratore dovrà temporaneamente essere adibito da parte del Datore di Lavoro o del dirigente allo scopo delegato, ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, dovrà essere allontanato dal lavoro, al fine di evitare il rischio infortunistico conseguente alla sua condizione.

Per principio di precauzione lo stesso provvedimento verrà adottato in caso di rifiuto del lavoratore a sottoporsi all’accertamento, ferma restando la sanzionabilità di tale comportamento. Conseguentemente, il MC dichiarerà che “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari” e il Datore di Lavoro provvederà a sospendere in via cautelativa il lavoratore dalla mansione a rischio.

Il lavoratore deve essere sempre informato, anche per iscritto, sui risultati degli accertamenti e sulle conseguenze degli stessi.

Il Datore di Lavoro deve garantire, attraverso il MC, il controllo alcolimetrico dei lavoratori rientranti nell’elenco delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro comprese nell’Intesa Stato-Regioni del 16.3.2006.

Il Datore di Lavoro o il dirigente allo scopo delegato, comunicheranno al MC, per iscritto, l’elenco nominativo dei lavoratori da sottoporre al controllo, provvedendo a garantire le condizioni di estemporaneità ed imprevedibilità dei controlli.

Tali accertamenti, svolti secondo procedure predefinite, condivise con i RLS e preventivamente comunicate a tutti i lavoratori, saranno effettuati senza preavviso nell’ambito dello svolgimento della lavorazione a rischio.

Il controllo alcolimetrico dovrebbe essere previsto con frequenza almeno annuale o, in situazioni di livello di rischio limitato, su almeno un terzo all’anno di lavoratori addetti alle lavorazioni a rischio di infortunio, scelti sulla base di criteri di casualità, fermo restando il controllo di tutti i lavoratori che effettuano tali lavorazioni nell’ambito di un triennio.

Di seguito si riporta schema di procedura da attuarsi in caso di gestione di singoli casi di lavoratori in sospetto o evidente stato di intossicazione acuta da alcol.

Lo schema della procedura potrebbe prevedere quattro passaggi:

  1. quando allontanare il lavoratore dal posto di lavoro;
  2. da chi farlo riaccompagnare a casa;
  3. con quali modalità;
  4. provvedimenti disciplinari da attuare.

Tale regolamentazione dovrà essere reso noto a tutti i lavoratori.

Potrebbe essere opportuno identificare all’interno della azienda un addetto, ad esempio tra il personale componente la squadra di primo soccorso, da formare sulle più adeguate modalità di comportamento e comunicazione nei confronti di lavoratori in caso di sospetto o evidente stato di alterazione per assunzione di bevande alcoliche.

 Nel caso di sospetto di alcol-dipendenza nel corso di sorveglianza sanitaria da parte del MC è necessario l’invio ai servizi alcologici dei DPD per consulenza specialistica.

Con l’invio ai servizi alcologici il M.C., nell’ambito di quanto previsto dal comma 5 dell’art. 39 del D. Lgs. 81/08, richiede, con oneri a carico del datore di lavoro, una consulenza specialistica alcologica al fine di ottenere una valutazione diagnostica rispetto alla dipendenza e l’eventuale proposta di immediata presa in carico, qualora ritenuto necessario.

La L. 125/01 non distingue la fattispecie “lavoratore autonomo” dal lavoratore dipendente pertanto anche il lavoratore autonomo ha l’obbligo di non assumere alcolici se svolge le lavorazioni di cui all’accordo Stato-Regioni.

Per quanto attiene la sorveglianza sanitaria, questa costituisce ai sensi dell’art. 21 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 81/08, una facoltà del lavoratore autonomo.

Le modifiche introdotte dal D. Lgs. 106/09 all’allegato XVII del D. Lgs. 81/08, che indica tra i documenti da esibire da parte del lavoratore autonomo gli “attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo”, determinano la conseguenza che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria per i rischi alcol correlati, ma in tal caso il committente non può legittimamente affidargli tali lavori

Il quadro sanzionatorio previsto per il datore di lavoro nel caso di violazioni è il seguente:

  •  ammenda da 2.000 a 6.600 €

Net è a disposizione per eventuali chiarimenti. formazione@netsrl.net

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