Applicazione della Norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012
Ecco il documento ISO 7010
Nell’attuale economia globale è importante che le norme siano armonizzate a livello internazionale. Ad esempio permettendo che un cartello, un pittogramma, siano correttamente riconosciuti dai lavoratori indipendentemente dalla lingua e dalla cultura di origine.
La norma prevede i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l’informazione sui pericoli alla salute. In questo senso è bene segnalare che, ad oggi la nuova normativa UNI EN ISO 7010:2012 sulla segnaletica non vieta la circolazione dei segnali già contenuti nel Decreto legislativo 81/2008 (da allegato XXIV a XXXII) evacuazioni di emergenza.
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Quali sono i segnali di prescrizione?
Il più comune segnale di prescrizione è il cartello di avviso o di attenzionamento. Infatti la cartellonistica di sicurezza individua quali sono i segnali di prescrizione più comuni.
La forma e il colore di ogni segnale di sicurezza sono conformi alla ISO 3864-1 e la progettazione dei segni grafici è conforme alla ISO 3864-3.
E dunque riguardo alla segnaletica già installata in azienda non c’è obbligo di modifica.
La norma è applicabile a tutti i siti in cui le questioni legate alla sicurezza delle persone necessitano di essere poste.
Il Datore di Lavoro dovrà prevedere alla predisposizione di segnaletica adeguata.
Comunque, non è applicabile ai segnali utilizzati nel traffico ferroviario, stradale, fluviale, marittimo e aereo e, in generale, in quei settori soggetti a una regolamentazione che può differire in alcuni punti della presente norma e della serie ISO 3864.
È tuttavia possibile sostituirla con i nuovi cartelli e pittogrammi in conformità con quanto indicato dal Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (All. XXV, punto 1.3):
La norma specifica gli originali dei segnali di sicurezza che possono essere ridotti o ingranditi per esigenze di riproduzione e di applicazione.
Il quadro sanzionatorio previsto per il datore di lavoro nel caso di violazioni è il seguente:
- ammenda da € 2.500 a € 6.400
- arresto da tre a sei mesi.